Art. 407
RegolamentoCapo II

Art. 407

181 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
I questori, i capi degli uffici Comando agenti di P. S. ed i comandanti di stazione rispondono dei danni ai materiali in distribuzione agli agenti posti sotto i loro ordini, quando i danni stessi derivino da loro negligenza o mancata vigilanza.
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