Regolamento›Capo II
Art. 400
174 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Allorchè vengono immagazzinati indumenti e materiali di qualsiasi specie, deve essere compilato il relativo buono di carico in apposito bollettario (M. C.) che consta della matrice - la quale resta attaccata al bollettario - della contromatrice che va unita alla richiesta di carico, e dello scontrino di carico che a corredo della fattura dei fornitori, viene invece inviato al Ministero dell'interno, per il conseguente pagamento.
Contemporaneamente deve essere compilata la relativa richiesta di carico (Mod. 1020) sulla quale vanno annotati gli estremi del buono di carico.
Le richieste di scarico (Mod. 1021) devono essere tutte corredate dei documenti comprovanti l'uscita dei materiali.
Nessuna richiesta di carico o di scarico dovrà essere compilata, senza il corrispondente buono e tanto sui buoni, quanto sugli scontrini, andrà segnato, con annotazione in calce, il numero della relativa richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-400