Regolamento›Capo II
Art. 395
169 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Ogni qualvolta avvengono perdite nel magazzino, chi è tenuto a risponderne deve immediatamente farne relazione al direttore della Scuola, dandogli le informazioni più atte ad accertare le circostanze e la natura dell'accaduto.
Il direttore predetto in seguito a tali relazioni o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, deve adottare gli opportuni provvedimenti urgenti contro gli eventuali presunti responsabili. Se la presunta entità del danno superi le lire mille nomina una Commissione, da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano o non avvenute per causa di farza maggiore.
Per i danni il cui importo si presume non superiore a lire mille l'accertamento è fatto dal direttore nella maniera che meglio riterrà adatta. In ogni caso dovrà esserne informato subito il Ministero.
Per le perdite di materiali comunque esistenti presso i reparti provvede all'accertamento delle responsabilità e dell'entità del danno, il questore, il capo dell'ufficio speciale Comando agenti, od il capo dell'ufficio di P. S. distaccato.
Storico versioni
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