Art. 394
RegolamentoCapo II

Art. 394

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In vigore dal 3 gen 1931
Sono considerati casi di forza maggiore, agli effetti dell'articolo precedente, i seguenti: a) gli incendi, la rovina degli edifici, le bufere, le inondazioni, i sinistri ferroviari o di mare e, in genere, qualunque altro sinistro o disastro; b) le epidemie; c) gli scoppi d'armi, le cadute dei materiali in precipizi od altri consimili infortuni; d) i reati contro la proprietà. I casi di forza maggiore devono essere comprovati: 1° quelli di cui alle lettere a) e b) con una dichiarazione dell'autorità di P. S. o dell'autorità municipale, tranne i sinistri ferroviari o di mare, per i quali deve essere prodotto certificato dell'Amministrazione competente, dal quale risulti che il convoglio o piroscafo che subì il sinistro conteneva i materiali di cui si vuol giustificare l'avaria o la perdita; 2° quelli di cui alla lettera c) con una dichiarazione dell'agente più elevato in grado presente al fatto o in condizione di averne migliore conoscenza; 3° quelli di cui alla lettera d) con una copia autentica del provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. Nel caso di avarie o distruzioni derivanti da malattie epidemiche e contagiose dovrà essere prodotto pure un certificato rilasciato da un sanitario del Corpo, dal quale risulti che le avarie o distruzioni furono una conseguenza della necessità di impedire la diffusione del morbo.
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