Regolamento›Capo II
Art. 393
167 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di materiali, avvenute per cause di forza maggiore o di naturale deperimento, sono ammesse a discarico del consegnatario solo quando venga comprovato che il danno non sia in alcun modo attribuibile a fatto, omissione o negligenza del consegnatario dei materiali o dei preposti alla vigilanza e riscontro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-393