Art. 392
RegolamentoCapo II

Art. 392

166 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Le eccedenze di materiali che eventualmente si constatassero in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte in carico nei conti dello Stato. Le deficienze non possono compensarsi con le eccedenze eventualmente constatate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-392