Regolamento›Capo II
Art. 392
166 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le eccedenze di materiali che eventualmente si constatassero in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte in carico nei conti dello Stato.
Le deficienze non possono compensarsi con le eccedenze eventualmente constatate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-392