Art. 391
RegolamentoCapo II

Art. 391

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In vigore dal 3 gen 1931
In tutti gli atti i materiali debbono sempre essere designati con la precisa denominazione e valore indicati nella tabella, senza aggiunte, abbreviazioni o modificazioni di sorta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-391