Art. 389
RegolamentoCapo II

Art. 389

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In vigore dal 3 gen 1931
Tutti i materiali dello Stato, meno gli oggetti di corredo, indipendentemente dal loro stato d'uso, debbono essere sempre inventariati al prezzo di costo, sino a quando non sono regolarmente scaricati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-389