Art. 38
RegolamentoTitolo II

Art. 38

210 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli esami preliminari di cui all'articolo precedente si svolgeranno nei capoluoghi di Provincia che saranno determinati dal Ministero, e consisteranno nello svolgimento dei seguenti due temi compilati dalla Direzione della scuola tecnica di polizia di Roma, la quale li invierà al Ministero: 1° un componimento in lingua italiana in cui il candidato deve dar prova di saper scrivere correttamente; 2° una prova sulle prime quattro operazioni di aritmetica coi numeri interi. Per ogni sede di esame, un funzionario del Ministero dell'interno presiederà la Commissione di vigilanza, i cui membri saranno scelti dal Prefetto, d'accordo col funzionario stesso il quale porterà seco in busta sigillata i temi formulati come sopra. Gli elaborati debbono essere immediatamente chiusi in busta che, sigillata e firmata da almeno due membri della Commissione di vigilanza, viene trasmessa al Ministero insieme ad un verbale riassuntivo di tutte le operazioni di esame, redatto seduta stante e firmato dai componenti la Commissione stessa. Il Ministero esamina, in base ai verbali anzidetti, la regolarità delle operazioni di esame e trasmette gli elaborati al direttore della Scuola tecnica di polizia in Roma per il giudizio di apposita Commissione giusta l'. Il corso avrà luogo con le norme di cui agli e seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-38