Art. 376
Regolamento

Art. 376

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In vigore dal 3 gen 1931
Per le spese di ufficio è stabilito un assegno annuo fisso da corrispondersi ai questori a rate mensili anticipate con ruoli di spesa fissa emessi dal Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-376