Art. 375
Regolamento

Art. 375

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In vigore dal 3 gen 1931
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette sono a carico del Ministero al quale i Prefetti dovranno chiedere preventiva autorizzazione ogni qualvolta le spese stesse siano di importo superiore alle L. 300. Al pagamento verrà provveduto dal Prefetto stesso con i fondi che verranno all'uopo anticipati dal Ministero. A fine di ogni trimestre e non oltre il giorno dieci del mese successivo il Prefetto presenterà il rendiconto delle spese sostenute. Ogni qualvolta si verifichino alle macchine danni derivanti da incuria o colpa dell'agente, le Questure cureranno che le riparazioni facciano carico all'agente che ha causato il danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-375