Art. 374
Regolamento

Art. 374

85 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Per il servizio ciclistico il Ministero darà in carico alle Questure le macchine che riterrà necessarie. Le Questure daranno in consegna a ciascuno degli agenti incaricati dei servizi ciclistici di carattere continuativo una delle biciclette ad esse date in carico. L'agente ha l'obbligo di usarla solo per ragioni di servizio e di curarne, sotto la propria responsabilità, la buona conservazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-374