Art. 373
Regolamento

Art. 373

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In vigore dal 3 gen 1931
Quando si debba provvedere alla distribuzione del vitto a contingenti numerosi di agenti dislocati per ragioni di ordine pubblico od al trasporto di materiali (equipaggiamento, armamento, provvista viveri, ecc.) i questori concederanno i necessari automezzi. Le Scuole di polizia saranno munite di automezzi propri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-373