Art. 37
RegolamentoTitolo II

Art. 37

209 / 415
In vigore dal 28 mar 1939
Le guardie scelte che non abbiano superato l'età di anni 37, che siano di buona condotta, che compiano regolarmente i loro doveri e che non abbiano da almeno un anno riportato punizioni superiori alla consegna potranno, a loro domanda, essere chiamate agli esami preliminari che saranno, a seconda dei bisogni, indetti dal Ministero per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere. Potranno pure essere ammesse agli esami predetti le guardie che abbiano non meno di tre anni di servizio nel Corpo e siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. Vi potranno altresì essere ammesse dopo due anni di servizio nel Corpo e semprechè siano in possesso degli stessi requisiti, le guardie fornite di licenza delle scuole medie di primo grado o di diploma di ammissione alle scuole medie di secondo grado o di altro titolo equipollente, e le guardie che abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni, al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed ai soppressi Corpi di polizia e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado di sottufficiale od un grado equiparato. Per le guardie fornite di licenza liceale o di istituto tecnico superiore o di altro titolo equipollente, il periodo minimo di servizio è ridotto ad un anno. Potranno infine essere ammesse agli esami stessi con dispensa dal requisito del triennio di servizio le guardie, e, fino all'età di 40 anni, le guardie scelte che abbiano prestato almeno un anno e mezzo di effettivo servizio nei reparti di viabilità dipendenti dalle Divisioni speciali di polizia di Roma e di Napoli o da altre Divisioni o reparti che fossero costituiti in seguito.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 16 febbraio 1939, n. 513 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le guardie scelte e guardie di P. S. ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che abbiano preso parte ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 o che siano iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i periodi minimi di servizio stabiliti dall'art. 37 - 2°, 3° e 4° comma - del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. ai fini dell'ammissione all'esame preliminare per il corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere, sono ridotti della meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e b)) che "Per il primo esame preliminare ai fini dell'ammissione al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere che avra' luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto e di cui all'articolo 37 del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.: a) il servizio prestato dalle guardie scelte e guardie di P. S. nel soppresso Corpo dei vigili urbani di Napoli viene considerato come utile pel raggiungimento dell'anzianita' minima di servizio richiesta per l'ammissione all'esame stesso; b) il limite massimo di eta' di anni 37 per le guardie scelte e per le guardie e' elevato ad anni 40, mentre per le guardie scelte che abbiano prestato almeno un anno e mezzo di servizio effettivo nei reparti di viabilita', e' elevato ad anni 43".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-37