Regolamento
Art. 361
72 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I Prefetti somministreranno a loro volta i fondi ai questori o capi degli uffici Comando agenti di P. S. che provvederanno al pagamento con stati nominativi, i quali dovranno essere regolarmente quietanzati dagli interessati.
I conti devono essere presentati al Prefetto non oltre il giorno 6 del mese successivo ed, a corredo di ogni stato, deve essere unito l'estratto del foglio matricolare per quanto si riferisce al servizio compiuto.
Il Prefetto trasmetterà i conti al Ministero trimestralmente e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-361