Art. 361
Regolamento

Art. 361

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In vigore dal 3 gen 1931
I Prefetti somministreranno a loro volta i fondi ai questori o capi degli uffici Comando agenti di P. S. che provvederanno al pagamento con stati nominativi, i quali dovranno essere regolarmente quietanzati dagli interessati. I conti devono essere presentati al Prefetto non oltre il giorno 6 del mese successivo ed, a corredo di ogni stato, deve essere unito l'estratto del foglio matricolare per quanto si riferisce al servizio compiuto. Il Prefetto trasmetterà i conti al Ministero trimestralmente e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-361