Art. 360
Regolamento

Art. 360

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In vigore dal 3 gen 1931
Il pagamento del premio agli agenti raffermati viene effettuato dai questori o capi degli uffici Comando agenti di P. S. i quali non oltre il giorno 5 del mese, indicheranno ai Prefetti la somma che complessivamente dovrà erogarsi alla fine del mese stesso, per l'ulteriore richiesta di fondi al Ministero.
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