Art. 356
Regolamento

Art. 356

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In vigore dal 3 gen 1931
A richiesta dei direttori delle Scuole, il Prefetto anticiperà loro mensilmente un'adeguata somma per provvedere alle spese giornaliere pel vitto degli allievi. La richiesta dev'essere accompagnata dalla situazione del presunto numero degli allievi per il mese cui la richiesta stessa si riferisce. Tali anticipazioni saranno contabilizzate mensilmente assieme alle paghe.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-356