Art. 354
Regolamento

Art. 354

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In vigore dal 3 gen 1931
L'indennità di P. S. di 1ª e 2ª categoria di cui al precedente articolo è limitata ai primi 30 giorni esclusi quelli di viaggio. Perdurando il servizio oltre tale termine verrà corrisposta l'indennità di 3ª categoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-354