Art. 350
Regolamento

Art. 350

61 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Mensilmente, a corredo del rendiconto di spese a carico del capitolo sul quale l'indennità di alloggio è pagata, dovrà essere allegato un elenco degli agenti ammogliati che fruiscono di alloggio in natura. Detto elenco sarà compilato sotto la personale responsabilità dei questori e per essi dei capi degli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti nonché dei direttori delle Scuole di polizia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-350