Art. 35
RegolamentoTitolo II

Art. 35

207 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La commissione che conferisce le promozioni ordinarie - escluse quelle per esame di concorso - ai gradi di guardia scelta, brigadiere e di maresciallo di 2ª e 1ª classe nel Corpo degli agenti di P. S., in conformità delle norme di cui gli articoli che seguono, è composta: 1° del capo della Divisione delle Forze armate di polizia, presidente; 2° del capo della 1ª sezione della Divisione stessa; 3° del capo della 2ª sezione della Divisione predetta; 4° di un ispettore generale di P. S. o questore, membri; 5° di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al nono, segretario con diritto a voto. In caso di assenza del capo della Divisione delle Forze armate di polizia la presidenza della Commissione verrà assunta da un altro capo divisione della Direzione generale di P. S.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-35