Art. 349
Regolamento

Art. 349

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In vigore dal 3 gen 1931
All'agente ammogliato provvisto di indennità d'alloggio, cui sia concesso, non per ragioni di servizio, di alloggiare temporaneamente in caserma durante l'eventuale assenza della famiglia, è ritenuta sulle predette indennità la somma di lire una giornaliera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-349