Art. 348
Regolamento

Art. 348

59 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti trasferiti da una ad altra residenza, la indennità d'alloggio è corrisposta nella misura dovuta per la residenza che lasciano, sino al giorno di partenza per la nuova sede. Dal giorno successivo compete quella stabilita per la nuova residenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-348