Art. 347
Regolamento

Art. 347

58 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Quando un componente del Corpo abbandona l'alloggio in natura che precedentemente godeva, l'indennità di alloggio decorre dal giorno stesso in cui l'alloggio viene lasciato libero. Quando invece gode già l'indennità di alloggio ed ottiene un alloggio in natura, la indennità cessa dal giorno stesso in cui l'alloggio viene messo a sua disposizione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-347