Art. 345
Regolamento

Art. 345

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In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti chiamati avanti all'autorità giudiziaria per cause civili o penali, quali testimoni per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indenntà, per servizi fuori residenza giusta l' dedotte le somme loro liquidate in base alle tariffe giudiziarie. L'autorità competente, ai sensi delle norme stabilite per gli impiegati civili, rilascerà all'interessato il certificato delle somme corrisposte come testimone ordinario, con la dichiarazione che esso fu escusso su fatti relativi alle sue funzioni. Tale certificato sarà unito alla relativa tabella di liquidazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-345