Art. 343
Regolamento

Art. 343

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In vigore dal 3 gen 1931
Le indennità per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze vengono corrisposte: a) dalle Questure cui gli agenti appartengono organicamente, se i servizi vengono compiuti nella Provincia o debbono considerarsi isolati o speciali; b) dalle Questure nelle cui giurisdizioni e nel cui interesse vengono compiuti, negli altri casi. Per tali servizi potrà essere concessa, da parte delle Questure cui gli agenti sono effettivi, una adeguata anticipazione quando se ne ravvisi la necessità. Degli anticipi corrisposti dovrà essere data immediata comunicazione alla Questura presso la quale l'agente si reca a prestar servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-343