Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 342
407 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Qualora l'agente ammogliato non sia stato seguito dalla famiglia, o da parte di essa, e l'anticipazione ricevuta superi l'ammontare delle indennità spettantigli, l'eccedenza dovrà essere subito restituita oppure recuperata con unica trattenuta sugli assegni del mese in corso.
L'agente perde il diritto alla indennità di trasferimento spettantegli per la famiglia, qualora la stessa non raggiunga la nuova sede entro il termine di due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-342