Art. 34
Regolamento

Art. 34

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In vigore dal 3 gen 1931
I direttori delle Scuole di polizia hanno facoltà di emanare norme di dettaglio sul funzionamento delle rispettive Scuole, mediante regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-34