Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 339
404 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Pei pagamenti da effettuarsi mediante vaglia, deve farsi uso di vaglia cambiario della Banca d'Italia.
In questi casi e fino all'arrivo della regolare ricevuta dell'interessato serve provvisoriamente come titolo giustificativo della operazione di cassa, la ricevuta del piego assicurato spedito, con l'annotazione della data e del numero del vaglia cambiario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-339