Art. 337
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 337

402 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Per il pagamento degli assegni di natura continuativa verrà redatto dalle Questure e Direzioni delle scuole di polizia un unico stato nominativo, come al modulo allegato n. 8. Gli assegni saranno indicati al netto; le ritenute verranno calcolate sul frontespizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-337