Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 335
400 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli stipendi e gli altri assegni fissi ai marescialli vengono corrisposti il 27 di ogni mese.
Le paghe e le altre competenze fisse ai brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie ed allievi vengono corrisposte l'ultimo giorno di ogni mese.
Le indennità eventuali, ad eccezione di quelle per trasferimento, per servizi fuori residenza o nell'ambito di piccole distanze vengono corrisposte l'ultimo giorno del mese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-335