Art. 332
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 332

397 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Quando un agente sia trasferito, la Questura di provenienza, nel modo indicato dall', invia a quella di destinazione la situazione del conto stipendio o paga al lordo, con la indicazione di tutti gli assegni fissi e di tutte le ritenute da eseguire per conto dello Stato o per conto cessione di stipendio. Tale situazione viene unita allo stato nominativo del primo pagamento fatto dalla Questura ricevente. Di tali adempimenti le Questure dovranno dare subito assicurazione alle rispettive Prefetture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-332