Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 330
395 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Ai componenti il Corpo fregiati di medaglie al valore militare sono dovuti i soprassoldi stabiliti nel decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, nella seguente misura:
per la medaglia d'oro L. 800 annue lorde;
per la medaglia d'argento L. 250 annue lorde;
per la medaglia di bronzo L. 100 annue lorde.
Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre.
I libretti di concessione saranno ritirati e conservati dalle Questure e riconsegnati agli interessati alla cessazione dal servizio.
In caso di trasferimento, i libretti saranno trasmessi alla Questura della nuova destinazione.
Per ogni pagamento saranno eseguite le prescritte annotazioni sui predetti libretti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-330