Art. 328
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 328

393 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi in licenza straordinaria per malattie provenienti da cause di servizio, spettano tutte le competenze di carattere continuativo esclusa l'indennità di alloggio. A quelli in licenza straordinaria per malattie non provenienti da cause di servizio spettano: a) stipendio o paga ridotta a 3/5; b) indennità speciale di P. S. ridotta a 3/5 oltre l'intiero supplemento fisso per le famiglie (già indennità militare).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-328