Art. 324
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 324

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In vigore dal 3 gen 1931
Presso ciascuna Questura o Direzione di scuole di polizia deve essere tenuto un libro di cassa nel quale devono essere registrate giornalmente tutte le operazioni di entrata e di uscita. Detto libro dovrà essere conforme al modello allegato n. 7 e sarà tenuto senza abrasioni o cancellature: le correzioni che si rendessero eventualmente necessarie saranno eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-324