Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 323
388 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I questori e per essi i capi degli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti nonché i direttori delle Scuole di polizia, in occasione di riscossioni di fondi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, dovranno prendere tutte le precauzioni atte a garantirsi contro qualsiasi accidente o violenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-323