Art. 321
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 321

386 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
I questori e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove saranno istituiti nonché i direttori delle Scuole di polizia sono responsabili della gestione dei fondi e dell'andamento amministrativo dei vari reparti della Provincia, ed hanno pertanto l'obbligo di tenere e presentare i conti relativi, di rendere ragione e rispondere di quanto ricevono, sia per il mantenimento, sia per l'equipaggiamento ed armamento degli agenti, anche se distaccati fuori del capoluogo. I direttori delle Scuole di polizia, per le somme e per i materiali che hanno in consegna, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, sono considerati come contabili di fatto e consegnatari e pertanto è ad essi applicabile quanto è disposto al comma precedente.
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