Art. 318
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 318

383 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La somministrazione dei fondi per gli stipendi e per gli altri assegni di cui alla lettera a) del precedente articolo viene disposto dai Prefetti in tempo utile ed in modo che le somme siano esigibili presso le sezioni di tesoreria il giorno 26 di ogni mese; la somministrazione dei fondi di cui alle lettere b), c), d) il penultimo giorno del mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-318