Regolamento›Titolo XVIII›Capo I
Art. 316
381 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I Prefetti, in seguito a richiesta dei questori o dei capi degli uffici Comando agenti di P. S. dove sono istituiti, nonché dei direttori delle Scuole di polizia somministrano i fondi necessari per i bisogni del personale dipendente.
I Prefetti dovranno assicurarsi che le richieste corrispondano ai reali bisogni e che, per quanto hanno attinenza agli assegni continuativi, siano in equo rapporto con la forza quale appare dai ruoli aggiornati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-316