Art. 312
RegolamentoTitolo XVIIICapo I

Art. 312

377 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
A norma dell'art. 493 del regolamento 23 maggio 1924, numero 827, per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, i questori e per essi gli uffici Comando agenti di P. S. dove verranno istituiti, nonché i direttori delle Scuole di polizia, al principio dell'esercizio finanziario compileranno in quadruplice esemplare il ruolo del personale dipendente, con la indicazione delle competenze lorde spettanti a ciascuno. Tre esemplari di detto ruolo saranno inviati al Prefetto che, previo controllo, nè invierà due alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, la quale dopo avere a sua volta proceduto al definitivo controllo, ne trasmetterà uno alla Corte dei conti. Gli stampati necessari saranno forniti dalla Ragioneria stessa.
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