Art. 311
RegolamentoTitolo XVII

Art. 311

376 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
L'imbiancatura e la ripulitura dei locali, la disinfezione, le riparazioni di piccola manutenzione, l'espurgo dei pozzi, delle latrine e delle fogne sono a carico dell'impresa casermaggio, a norma dei rispettivi capitolati di appalto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-311