Art. 310
RegolamentoTitolo XVII

Art. 310

375 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
I questori ed i capi di uffici di P. S. distaccati debbono comunicare ai dipendenti comandanti di stazione i capitolati d'appalto stipulati per la fornitura di quanto occorre per gli uffici e per le caserme, affinché prendano conoscenza degli obblighi dei fornitori, per esigerne l'adempimento. I comandanti di stazione, qualora i fornitori non corrispondano alle richieste loro fatte giusta gli impegni contratti, debbono riferirne subito per iscritto ai predetti funzionari. Non esime i comandanti di stazione dai provvedimenti disciplinari stabiliti dall' del regolamento, l'asserire di avere informato verbalmente i rispettivi superiori delle inadempienze dei fornitori. Essi quindi andranno esenti da responsabilità, solo quando risulti dagli atti d'ufficio, in modo non dubbio, che effettivamente fecero il prescritto rapporto.
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