Art. 307
RegolamentoTitolo XVII

Art. 307

372 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Tutte le richieste di somministrazione, di cambio e di manutenzione o di altri servizi posti a carico dell'impresa casermaggio saranno fatte per iscritto e firmate dal questore o capo dell'ufficio di P. S. distaccato. L'impresa ha il diritto che le sia rilasciata la ricevuta di tutte le somministrazioni fatte ed ha l'obbligo di rilasciare ricevuta di tutti gli effetti che ritira dalla caserma, sia provvisoriamente, sia definitivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-307