Art. 306
RegolamentoTitolo XVII

Art. 306

371 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
In occasione di visite o di ispezioni, chi esegue la visita o la ispezione ha il dovere di accertarsi che gli inventari siano tenuti al corrente e che il materiale di casermaggio esistente corrisponda al carico risultante dall'inventario stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-306