Art. 304
RegolamentoTitolo XVII

Art. 304

369 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La fornitura e manutenzione dei letti, dei mobili per gli uffici, dei materiali di cucina, delle stoviglie per le mense, dei mobili per le sale di convegno dei sottufficiali, per la stanza delle visite mediche, pei posti di guardia, per le sale di disciplina, per le camere di sicurezza e prigioni, sono appaltate ad imprese private e vengono regolate da appositi capitolati d'oneri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-304