Art. 299
RegolamentoTitolo XVII

Art. 299

364 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Nelle caserme del Corpo è vietato l'ingresso a tutti gli estranei, ad eccezione degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in servizio attivo, della M. V. S. N. e dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza. Però vi possono essere ammesse le persone che si recano agli uffici o presso le famiglie che alloggiano in caserma, ma le stesse saranno accompagnate sino agli ingressi degli uffici od alloggi.
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