Regolamento›Titolo XVII
Art. 296
361 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le caserme devono essere situate in luoghi sani, fornite di luce, di acqua potabile in quantità sufficiente, e possibilmente provviste di due uscite. In questo caso la chiave dell'ingresso secondario deve essere sempre custodita personalmente dal comandante la caserma.
È preferibile che le caserme siano stabilite in fabbricati isolati e prossimi, se non attigui, agli uffici di pubblica sicurezza; in nessun caso esse debbono essere collocate in stabili ove esistano osterie o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.
In ciascuna caserma, oltre i locali per il corpo di guardia e per l'alloggiamento degli agenti, ed eventualmente delle famiglie di cui all', debbono esservi anche i seguenti ambienti:
a) almeno una camera per le esigenze complementari di servizio;
b) una sala detta di riunione, con stufa od altro mezzo di riscaldamento, per la mensa, istruzioni e ritrovo del personale della stazione, e, possibilmente, altra di convegno per i sottufficiali, in quei capoluoghi dove per il numero di essi, ciò si rendesse opportuno;
c) una cucina in relazione ai bisogni degli agenti che possono essere alloggiati in caserma;
d) nelle sedi di capoluogo di Provincia, anche se frazionate in più caserme, una camera per i marescialli agli arresti, una o più camere ad uso di sala di disciplina per i brigadieri e vice brigadieri, una o più prigioni per le guardie scelte e per le guardie.
In mancanza dei locali suddetti gli agenti puniti potranno essere inviati a scontare la punizione in altra caserma anche fuori provincia.
Le caserme annesse o attigue agli uffici di P. S. debbono altresì avere due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne. Le camere di sicurezza devono avere le finestre piccole, alte dal suolo quanto più è possibile e munite di solide inferriate, ben infisse nel muro, con bussole e reticelle a filo di ferro, ed una porta rivestita di lamiera di ferro, e munita di forte catenaccio e finestrino con campanello d'allarme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-296