Regolamento›Titolo XVI
Art. 289
358 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le istruzioni di cui all'articolo precedente e quelle d'indole morale e generale saranno impartite in ogni capoluogo di Provincia da uno o più funzionari i quali, compatibilmente con le esigenze del servizio, dovranno tenere delle conferenze agli agenti disponibili.
L'istruzione sul maneggio delle armi e le esercitazioni di tiro al bersaglio saranno affidate a provetti graduati.
I questori designeranno i funzionari ed i graduati cui verranno affidate le istruzioni predette e determineranno le modalità di dettaglio per l'esecuzione di quanto precede.
Nelle sedi fuori capoluogo provvederanno analogamente a quanto sopra i funzionari di P. S. distaccati. Agli agenti residenti in Roma, oltre le istruzioni di cui sopra, saranno impartite speciali istruzioni sulle leggi e sui regolamenti di polizia urbana, e particolarmente sui compiti ad essi demandati per quanto riflette i seguenti servizi: igiene e farmacie notturne, polizia fiscale, occupazione di suolo pubblico, vigilanza sui mercati e sulle rivendite, sulla circolazione, sui tassametri, ecc.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-289