Regolamento›Titolo XVI
Art. 288
357 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti di P. S. nella loro residenza sono più specialmente istruiti nella conoscenza del Codice penale e di quello di procedura penale (polizia giudiziaria), delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale, nonché dell'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare del Regno; nel redigere verbali e rapporti, nel maneggio delle armi e nelle esercitazioni di tiro al bersaglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-288