Art. 286
Regolamento

Art. 286

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In vigore dal 6 set 1980
Nel caso di morte di un agente, la Questura o l'ufficio di P. S. distaccato, ne avverte immediatamente i parenti, a mezzo del podestà e fa compilare, in doppio esemplare, e con lo intervento di due testimoni, l'inventario di tutti gli oggetti delle somme, dei crediti e debiti che risultino pertinenti al defunto. Le spese per i funerali sono fino alla concorrenza della somma di lire 300 a carico del Ministero, il quale vi farà fronte con i fondi risultanti dalle economie sul capitolo paghe del personale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 febbraio 1948, n. 134 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo statale per le spese funerarie dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 286 del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' elevato a lire ottomila".
  • La L. 22 febbraio 1968, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000".
  • La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' corrisposto fino a lire un milione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-286