Regolamento
Art. 285
51 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I graduati e le guardie che cessano dal servizio, e così pure le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi al Comune dove eleggono il loro domicilio, alle competenze stabilite dall' del presente regolamento, purchè la partenza non si protragga oltre due anni dalla cessazione dal servizio.
Agli allievi licenziati per qualsiasi motivo, spettano per recarsi nel Comune di domicilio le indennità di viaggio da soldato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-285